Art. 6.

      1. Gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, nonché gli articoli 75-bis

 

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e 122-bis e le tabelle I e II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotti dagli articoli 4-quater, 4-septiesdecies e 4-vicies ter, comma 32, del citato decreto-legge n. 272 del 2005, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 2, 13, 14, 26, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 123 e 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
      3. Le pene irrogate con sentenza definitiva, che risultino inflitte o aumentate in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono, dal giudice dell'esecuzione, dichiarate estinte o corrispondentemente ridotte alla misura di quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2.